A proposito dell’OFS

OFS è una fondazione OFS è stata costituita come fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. CCS in data7 aprile 2020, ed è stata registrata presso il Registro di commercio di Berna il 15 aprile 2020. di diritto svizzero avente quale scopo di offrire dei servizi di risoluzione dei conflitti agli istituti finanziari affiliati, ai fornitori di servizi finanziari, ai consulenti finanziari e ai loro clienti. La fondazione svolge i suoi uffici su richiesta di un cliente di un fornitore di servizi finanziari oppure su richiesta di quest’ultimo. OFS è un’entità di pubblica utilità ed è sottoposto alla sorveglianza dell’autorità federale di vigilanza delle fondazioni a Berna.

OFS OFS è un Organo di mediazione riconosciuto ai sensi degli art. 84 e segg. della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi), al quale i fornitori di servizi finanziari possono affiliarsi conformemente all’art. 77 LSerFi. è stata riconosciuta dal Dipartimento federale delle finanze, in qualità di Organo di mediazione, in data 24 giugno 2020.

Possono affiliarsi gli istituti finanziari e i Fornitori di servizi finanziari che dispongo di un’autorizzazione ai sensi della Legge sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LisFi), nonché i consulenti finanziari registrati nel registro dei consulenti.

Imparzialità e indipendenza

Tutti i nostri mediatori / tutte le nostre mediatrici sono avvocati svizzeri membri del proprio Ordine cantonale e della Federazione svizzera degli avvocati (FSA). Oltre ad essere formati e affiliati presso vari organismi e camere di mediazione, ognuno di loro è soggetto, in qualità di mediatore, alla supervisione dei mediatori e mediatrici FSA

Ognuno di loro s’impegna a seguire in modo scrupoloso le regole etiche emanate dalla FSA (FR)Questo documento è disponibile solo in francese e tedesco.

Ogni mediatore/ mediatrice prescelto/prescelta verifica l’assenza di conflitti d’interessi prima di accettare di essere nominato per contribuire alla risoluzione del conflitto.

Il Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione supervisiona le attività della fondazione. Il Consiglio di fondazione supervisiona les attività della fondazione e garantisce l’indipendenza dei mediatori/delle mediatrici incaricati di svolgere le mediazioni ed i servizi di risoluzione dei conflitti. Il Consiglio non ha il diritto d’interferire in alcun modo nel lavoro svolto dai mediatori/dalle mediatrici. Quest’ultimi possono in tal modo garantire la loro completa indipendenza e imparzialità nei confronti delle parti.

Dominique Blanchard

Marco Franchetti
Presidente

Babette Sigg

La risoluzione delle controversie è un processo incrementale. Più si sa, più sono probabili le soluzioni.