I nostri servizi

Offriamo un servizio di risoluzione dei conflitti ai clienti dei fornitori di servizi finanziariart. 3 lett. d LSerFi
« fornitori di servizi finanziari: le persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera ; è svolta a titolo professionale l’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole; »
, ai fornitori di servizi finanziari e agli istituti finanziari stessi, conformemente alla Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi). Anche se la legge è stata inizialmente concepita per permettere ai clienti di avere accesso a dei servizi di risoluzione dei conflitti rapidi ed efficaci, i fornitori di servizi finanziari e gli istituti finanziariart. 2 cpv. 1 et art. 16 LIsFi :
« Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica:
a. i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1);
b. i trustee (art. 17 cpv. 2);
c. i gestori di patrimoni collettivi (art. 24);
d. le direzioni dei fondi (art. 32);
e. le società di intermediazione mobiliare (art. 41) »
avranno spesso interesse, pure loro, a ricorrere ai nostri servizi.

Risoluzione dei conflitti

La LSerFi esige che i nostri mediatori / le nostre mediatricioffrano servizi di mediazione in tutti i casi e dei servizi di valutazione qualora fosse ritenuto necessario. Il fatto di ricorrere ai nostri servizi non preclude a priori la possibilità per una parte di adire le vie legali. Ciononostante, il fatto di tentare una mediazione con un nostro mediatore o una nostra mediatrice permette a una parte che desidera adire le vie legali di rinunciare al tentativo di conciliazione previsto dal Codice di procedura civile. (art. 76 cpv. 2 LSerFi).

Mediazione

Il termine mediazione è ormai entrato a far parte del nostro linguaggio quotidiano. Ognuno ha la propria idea riguardo al significato di tale parola, ma poche persone hanno vissuto l’esperienza della mediazione nella realtà. La mediazione esige a priori una vera intenzione di negoziare e di comunicare, ciò che implica l’esigenza di prendere in considerazione interessi e bisogni delle parti. Una negoziazione con l’aiuto di un mediatore non è necessariamente un percorso facile, ma il possibile risultato giustifica certamente lo sforzo richiesto.

Tutti i nostri mediatori sono esperti e, sulla base della loro esperienza, sono del parere che il fatto di facilitare delle discussioni aperte e condotte in buona fede costituisce un meccanismo estremamente efficace per trovare delle soluzioni. I nostri mediatori vi aiuteranno pertanto nelle vostre negoziazioni, utilizzando le tecniche proprie della mediazione. Durante tutta questa parte del processo, i nostri mediatori e le nostre mediatrici si asterranno dal prendere posizione nel merito del conflitto.

La mediazione è un processo tramite il quale le parti negoziano con il sostegno e l’aiuto di un mediatore o di una mediatrice. Il mediatore o la mediatrice deve rimanere in ogni momento imparziale e indipendente dalle parti. I nostri mediatori e le nostre mediatrici s’impegnano a rispettareleregole etiche relative alla mediazione promosse dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).

L’indipendenza esige che il mediatore / la mediatrice non abbia alcun interesse diretto o indiretto al conflitto, né alcuna relazione con l’una o l’altra parte o i loro rappresentanti che potrebbe in ragione della sua natura o intensità fare dubitare della sua imparzialità. L’indipendenza significa pure che il mediatore / la mediatrice può mettere fine in ogni momento alla mediazione, qualora a suo avviso il processo non dovesse condurre a delle soluzioni positive oppure il mediatore / la mediatrice dovesse costatare che gli interessi delle parti, la loro attitudine o il loro comportamentofossero incompatibili con la mediazione.

L’imparzialità significache il mediatore / la mediatrice non esprime alcuna preferenza per l’una o l’altra delle parti o per le posizioni che quest’ultime esprimono.

Valutazione

Il mediatore / la mediatrice procede a una valutazione quando prende posizione sul merito, sugli argomenti che sono alla base delle pretese, sulle obiezioni e le difese, sui punti forti e deboli dell’una e dell’altra parte. Per coloro che praticano la mediazione, mediazione e valutazione sono dei termini antitetici. Per coloro che non la praticano, una valutazione sembra l’esito logico in alcune circostanze. La Legge federale sui servizi finanziari ha scelto di introdurrela possibilità di procedere a una valutazione (art. 75 LSerFi).

La LSerFi offre ai mediatori diversi strumenti che superano i limiti tradizionali della mediazione, ossia il fatto di condurre un procedimento, di esigere da parte del fornitore di servizi finanziari la consegna di informazioni, di procedere ad una valutazione del caso. Lo scopo dichiarato dalla legge è che il processo messo in atto risolva il conflitto, a meno che ciò sia impossibile. .

Nell’idea di contribuire alla risoluzione dei conflitti finanziari tra i clienti e i loro fornitori di servizi finanziari, la LSerFi impone diversi obblighi ai fornitori di servizi. Essi devono in primo luogo informare i clienti della possibilità di risolvere ogni conflitto tramite un processo di mediazione (art. 79 cpv. 1 LSerFi). Nel caso in cui il cliente richieda una mediazione, il fornitore è obbligato a parteciparvi (art. 78 cpv. 1 LSerFi). Il fornitore di servizi finanziari coinvolto deve anche dare seguito, entro i termini stabiliti, alle citazioni, agli inviti ad esprimere un parere e alle richieste di informazione formulati dal mediatore / dalla mediatrice (art. 78 cpv. 2 LSerFi).

Qualora la mediazione non dovesse avere un esito positivo, il mediatore / la mediatrice può procedere a una valutazione della lite, ossia dovrà pronunciarsi per quanto riguarda i fatti, il diritto e la fondatezza delle posizioni delle parti. Contrariamente al resto del procedimento, tale valutazione non è sottoposta al principio di confidenzialità. La valutazione è redatta in forma scritta alla fine del procedimento. Maggiori saranno le informazioni di cui il mediatore / la mediatrice dispone in merito alla fattispecie, più precisa e corretta sarà la sua valutazione.

Ciononostante, il mediatore è libero in ogni caso di dirigere il processo di mediazione come meglio ritiene. Può avere degli incontri separati confidenziali con le singole parti.

Confidenzialità

Per potere negoziare liberamente e in buona fede, le parti devono essere protette. Questo è lo scopo della confidenzialità. Le vostre affermazioni, le posizioni da voi prese, le vostre eventuali ammissioni devono tutte rimanere confidenziali. Le parti non possono avvalersene in un successivo o parallelo procedimento giudiziario.

Le nostre Regole di procedura contengono disposizioni dettagliate sulla confidenzialità.

Il deposito di una richiesta di mediazione, il suo contenuto, il nome delle parti e il conflitto che li oppone sono confidenziali.

La confidenzialità è preziosa ma non è assoluta. L’oggetto del conflitto, ossia l’insieme dei fatti che costituiscono il conflitto non è di per sé confidenziale. Lo stesso vale per i mezzi di prova esistenti. Se il principio di confidenzialità fosse più esteso, il diritto fondamentale delle parti di avere accesso a un tribunale sarebbe minacciato. È invece confidenziale ciò che le parti esprimono durante la mediazione, come ad esempio le offerte transattive, le prese di posizione, le reazioni e dichiarazioni fatte in risposta a delle proposte o a delle allegazioni, le ammissioni e concessioni fatte durante la mediazione. Tutti questi elementi sono sottoposti all’obbligo di confidenzialità e non possono essere rivelati al di fuori della mediazione e, in particolare, durante una successiva o parallela procedura giudiziaria.

Quando il mediatore / la mediatrice ha un incontro separato con una sola parte, egli/ella è sottoposto a un obbligo di confidenzialità particolare. Salvo accordo della parte con cui egli/ella ha tenuto l’incontro separato, il contenuto della conversazione non deve essere rivelato all’altra parte.

Nell’ambito delle mediazioni sottoposte alla Legge federale sui servizi finanziari, il potere conferito al mediatore / alla mediatrice di emettere una valutazione pone dei quesiti per quanto riguarda il principio di confidenzialità. Per questo motivo, il mediatore / la mediatrice si asterrà dal fare riferimento a delle informazioni ottenute durante dei colloqui separati.

Tutte queste questioni possono essere discusse con il vostro mediatore / la vostra mediatrice.

Leggete l’articolo 14 delle nostre Regole di procedura.

Spese

Le principali spese relative a una procedura di risoluzione dei conflitti sono, da una parte, gli onorari del mediatore / della mediatrice e, dall’altra parte, la tassa di registrazione della richiesta. La tassa di registrazione della richiesta deve essere versata al momento del deposito di quest’ultima da parte di chi avvia il procedimento. Per tutti i conflitti che sottostanno al campo di applicazione della LSerFi, quest’ultima esige che gli onorari del mediatore / della mediatrice nonché tutti gli anticipi richiesti siano pagati dal fornitore dei servizi finanziari. Nelle altre mediazioni, gli onorari del mediatore / della mediatrice sono generalmente sopportati per metà da ogni parte.

Sottoporre una richiesta di mediazione

Potete usare il Formulario di richiesta di mediazione per avviare una procedura di risoluzione dei conflitti nell’ambito dei servizi finanziari. Tale formulario contiene l’informazione che deve essere fornita al momento del deposito della richiesta. Se preferite seguire il vostro proprio modello, verificate che le informazioni necessarie si trovino nella vostra domanda e che esse siano facilmente identificabili.

La vostra istanza deve contenere una breve descrizione dei fatti pertinenti nonché dei vostri argomenti giuridici. Tutti i documenti a sostegno dei vostri argomenti devono essere allegati all’istanza, preferibilmente seguendo la numerazione A-1, A-2, ecc.

Volutamente e per ragioni di confidenzialità abbiamo rinunciato a un sistema di deposito elettronico delle richieste. Ogni suggerimento a tale proposito da parte vostra è sempre benvenuto. Potete inviarcelo a  contact@ombudfinance.ch